Tassa di soggiorno strutture ricettive, guida pratica per hotel, B&B e affitta camere
La tassa di soggiorno strutture ricettive è oggi al centro di una intensa attività di controllo da parte dei Comuni e delle autorità fiscali. Recenti indagini condotte nel centro storico di Firenze hanno fatto emergere evasioni per centinaia di migliaia di euro, con contestazioni che hanno coinvolto decine di strutture alberghiere ed extralberghiere. Mancata comunicazione dei dati degli ospiti, omessa dichiarazione dei ricavi e mancato versamento dell’imposta: sono queste le irregolarità più frequenti, con sanzioni che si sommano ai recuperi e che possono incidere pesantemente sulla gestione economica della struttura.
Il quadro normativo che disciplina l’imposta di soggiorno si è profondamente trasformato negli ultimi anni, dal Decreto Rilancio del 2020 fino alla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del gennaio 2026, e richiede oggi un’attenzione che molti operatori del settore ancora sottovalutano. Paratore & Partners – Studio Tributario e Societario affianca gli operatori dell’ospitalità con la competenza specifica del diritto tributario, per trasformare gli obblighi in una gestione ordinata e priva di rischi.
INDICE
- Come funziona la tassa di soggiorno e chi ne risponde
- Quali obblighi hanno i gestori delle strutture ricettive
- Cosa cambia dopo la Cassazione del 2026: da agente contabile a responsabile d’imposta
- I controlli in corso e i rischi concreti per chi non è in regola
- Domande frequenti
- Conclusione
Come funziona la tassa di soggiorno strutture ricettive e chi ne risponde
La tassa di soggiorno strutture ricettive o più correttamente, imposta di soggiorno, è un tributo locale istituito dal D.Lgs. 23/2011, che attribuisce ai Comuni la facoltà di applicare un’imposta a carico di chi pernotta in strutture ricettive situate nel territorio comunale. L’imposta grava formalmente sull’ospite, ma il gestore della struttura ha un ruolo centrale; infatti è lui a doverla riscuotere, rendicontare e versare al Comune secondo le modalità e le scadenze previste dal regolamento comunale.
Il punto fondamentale è che il gestore è oggi qualificato dalla legge come responsabile del pagamento dell’imposta. Ciò significa che è obbligato a versare al Comune l’intero importo dovuto, anche se l’ospite rifiuta di pagare. In quest’ultimo caso, il gestore conserva il diritto di rivalsa nei confronti del cliente, ma il debito verso l’ente locale resta comunque a suo carico. Questa responsabilità si applica a tutte le tipologie di strutture: hotel, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, affittacamere, case vacanza e locazioni brevi.
Le tariffe, le esenzioni e i limiti temporali di applicazione variano da Comune a Comune. In città come Firenze, Roma o Venezia gli importi possono essere significativi, fino a 8 euro per notte a persona nelle categorie superiori, ed i volumi complessivi da gestire richiedono una contabilità rigorosa e puntuale.
Quali obblighi hanno i gestori delle strutture ricettive?
La gestione della tassa di soggiorno strutture ricettive comporta una serie di obblighi che vanno ben oltre il semplice incasso dall’ospite. Il gestore deve, in primo luogo, calcolare correttamente l’importo dovuto in base alla categoria della struttura e alle tariffe stabilite dal regolamento comunale, verificando le eventuali esenzioni quali minori, disabili, residenti, soggiorni per motivi sanitari, forze dell’ordine, secondo le previsioni del singolo Comune.
In secondo luogo, è tenuto a versare periodicamente al Comune le somme riscosse, di norma con cadenza trimestrale. Il mancato o ritardato versamento è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, con l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’importo non versato. A ciò si aggiunge l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta sanzioni dal 100% al 200% dell’importo dovuto.
Vi è poi un obbligo distinto, ma strettamente connesso, ovvero la comunicazione dei dati degli ospiti alla Questura tramite il portale Alloggiati Web, prevista dall’art. 109 del TULPS, da effettuare entro 24 ore dall’arrivo. La violazione di questo obbligo ha natura penale. Completano il quadro gli adempimenti relativi alla comunicazione dei flussi statistici ISTAT e, per le strutture che operano con piattaforme come Airbnb o Booking, le specifiche regole sulla ritenuta e sulla dichiarazione DAC 7. Un insieme di obblighi che, se trascurato, espone a rischi rilevanti.
Cosa cambia dopo la Cassazione del 2026: da agente contabile a responsabile d’imposta
Il quadro giuridico della tassa di soggiorno strutture ricettive ha subito una trasformazione profonda con due interventi normativi e giurisprudenziali di grande rilievo. Il primo è l’art. 180 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), che ha inserito il comma 1-ter nell’art. 4 del D.Lgs. 23/2011, qualificando espressamente il gestore come “responsabile del pagamento dell’imposta”. Il secondo è l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha tratto le conseguenze sistematiche di questa riqualificazione.
Tutto ciò significa che, da un lato, il gestore non è più qualificato come agente contabile per conto dello stato, ma come un debitore in proprio, obbligato al versamento dell’imposta e, dall’altro, le controversie relative all’imposta di soggiorno ora di competenza esclusiva del giudice tributario e non più della Corte dei Conti.
Questa riqualificazione incide anche sul piano penale. L’omesso versamento dell’imposta riscossa, che in passato la giurisprudenza riconduce al reato di peculato (art. 314 c.p.), è oggi sanzionato in via amministrativa. Tuttavia, occorre cautela; infatti la Cassazione penale ha precisato che per le condotte anteriori al 2020 la configurabilità del peculato non è automaticamente esclusa. Un profilo delicatissimo, che richiede competenze specifiche di diritto penale tributario per essere correttamente gestito.
I controlli in corso e i rischi concreti per chi non è in regola
L’attività di controllo sul pagamento della tassa di soggiorno strutture ricettive si è negli ultimi periodi intensificata sensibilmente, con un’attenzione particolare nelle città d’arte quali Roma, Venezia, Firenze, Napoli e più in generale nei centri turistici. A Firenze, ad esempio, indagini recenti condotte dalla polizia municipale in collaborazione con la direzione risorse finanziarie del Comune, hanno portato alla luce evasioni sull’imposta di soggiorno per importi molto rilevanti, con contestazioni che hanno interessato decine di strutture ricettive in pochi mesi.
Le irregolarità contestate seguono uno schema ricorrente: mancata comunicazione dei dati degli ospiti, omessa dichiarazione dei ricavi derivanti dall’attività ricettiva e mancato versamento dell’imposta al Comune. A questi addebiti si sommano le sanzioni amministrative, che possono raggiungere importi significativi e che si aggiungono al recupero integrale dell’imposta evasa, maggiorata di interessi.
I controlli non riguardano soltanto le strutture alberghiere tradizionali. Anche i gestori di B&B, affittacamere e locazioni brevi sono soggetti a verifiche, complice la maggiore trasparenza garantita dal Codice Identificativo Nazionale (CIN), dalla Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo e dai dati trasmessi dalle piattaforme online ai sensi della normativa DAC 7. Chi opera nel settore dell’ospitalità deve essere consapevole che gli strumenti di controllo a disposizione delle autorità sono oggi molto più efficaci e che il rischio di contestazione è concreto e crescente.
Domande frequenti sulla tassa di soggiorno strutture ricettive
Il gestore deve pagare la tassa di soggiorno anche se l’ospite rifiuta?
Sì. A seguito della qualificazione del gestore come “responsabile del pagamento” introdotta dall’art. 180 del D.L. 34/2020 e confermata dalla Cassazione (ord. n. 1527/2026), il gestore è obbligato a versare l’imposta al Comune anche se l’ospite non ha pagato. Il gestore conserva il diritto di rivalsa sul cliente, ma il debito verso l’ente locale resta a suo carico. È fondamentale, in caso di rifiuto dell’ospite, compilare e far firmare l’apposito modulo predisposto dal Comune per documentare la circostanza.
Cosa rischia chi non versa la tassa di soggiorno al Comune?
L’omesso, ritardato o parziale versamento è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, con una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, riducibile mediante ravvedimento operoso. L’omessa o infedele dichiarazione annuale comporta sanzioni dal 100% al 200% dell’importo dovuto. Per le condotte anteriori al 2020, inoltre, non è esclusa in via assoluta la configurabilità del reato di peculato (art. 314 c.p.), sebbene il quadro sia oggi in evoluzione.
È possibile regolarizzare spontaneamente la propria posizione sulla tassa di soggiorno?
Sì, attraverso il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Se il gestore si accorge di aver omesso o ritardato un versamento, può regolarizzare spontaneamente la violazione pagando l’imposta dovuta, gli interessi legali maturati e una sanzione ridotta, la cui misura dipende dalla tempestività dell’intervento: quanto prima si provvede, tanto minore è la sanzione. Il ravvedimento è possibile finché l’irregolarità non sia stata già contestata dall’ente. È uno strumento che, se utilizzato con tempestività e con il supporto di un professionista, consente di eliminare o ridurre significativamente le conseguenze di un inadempimento.
Le locazioni brevi e gli affitti turistici sono soggetti alla tassa di soggiorno?
Sì, senza eccezioni. L’obbligo di riscuotere e versare l’imposta di soggiorno si applica a tutte le tipologie di strutture ricettive e di locazioni brevi di tipo turistico, ove il Comune abbia istituito il tributo. Ciò vale per hotel, B&B, affittacamere, case vacanza e appartamenti concessi in locazione breve. Le piattaforme come Airbnb e Booking.com possono in alcuni casi operare come sostituti per la riscossione, ma è sempre il gestore a rispondere verso il Comune.
Conclusione
La tassa di soggiorno strutture ricettive non è un adempimento da sottovalutare. I controlli sono in aumento, gli strumenti a disposizione delle autorità sono sempre più sofisticati e le conseguenze di una gestione approssimativa possono essere molto rilevanti sul piano economico, amministrativo e, in alcuni casi, penale.
Il quadro normativo, trasformato dal Decreto Rilancio e dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 2026, richiede agli operatori del settore una consapevolezza nuova: il gestore è oggi a tutti gli effetti un responsabile d’imposta, con obblighi precisi e una responsabilità diretta verso il Comune. Gestire correttamente questi adempimenti significa proteggere la propria attività e operare con la serenità di chi sa di essere in regola. La variabile fiscale ha riflessi diretti sui costi e sulla programmazione di qualunque attività ricettiva: affrontarla con metodo e rigore è una marcia in più.
Paratore & Partners – Studio Tributario e Societario assiste hotel, B&B, affittacamere, gestori di locazioni turistiche e strutture ricettive nella costruzione di un assetto fiscale solido, conforme e difendibile. Il diritto tributario è il cuore della nostra attività professionale, lo applichiamo ogni giorno con la precisione e la concretezza che il settore dell’ospitalità richiede. Se gestisci una struttura ricettiva e desideri verificare la tua posizione o prevenire rischi, contattaci per una consulenza dedicata.
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