NIS 2: Paratore & Partners al convegno sulla governance e il cyber risk presso Confindustria Toscana Centro e Costa
La Direttiva (UE) 2022/2555 (meglio nota come “NIS2“), recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, ha ridefinito in maniera sostanziale il tema della cybersicurezza, ampliando l’ambito soggettivo di applicazione, introducendo nuovi obblighi e responsabilità e inasprendo il regime sanzionatorio per le imprese.
Questi profili sono stati oggetto di approfondimento nell’ambito del convegno “Cybersecurity & Compliance NIS2: Guida strategica e responsabilità del management“, tenutosi il 30 giugno 2026 presso la sede di Confindustria Toscana Centro e Costa a Firenze.
L’evento, organizzato in collaborazione con Ricoh Italia, ha rappresentato un’importante occasione di confronto multidisciplinare tra competenze giuridiche, organizzative e tecnologiche, sui principali impatti della Direttiva NIS2 per le imprese italiane.
Nel corso dell’incontro, gli Avvocati Andrea Vannini e Federico Fontani, dello Studio Paratore & Partners, intervenuti in qualità di relatori con un intervento tecnico intitolato “NIS2: rischi, obblighi e valore della cybersicurezza”, hanno illustrato il quadro normativo di riferimento e i principali obblighi per i soggetti importanti ed essenziali, con specifico focus sull’estensione degli obblighi di cybersicurezza lungo la supply chain, nonché sui profili di responsabilità degli organi amministrativi e direttivi.
NIS2: le principali implicazioni per le imprese
L’entrata in vigore della NIS2 rappresenta un cambio di paradigma nella concezione del tema della cybersicurezza, non più confinato ad elemento meramente tecnico-operativo, ma elevato ad elemento strutturale della governance aziendale.
Nel quadro normativo italiano, il D. Lgs. n. 138/2024, le determinazioni ACN e le FAQ ufficiali delineano un sistema di compliance che richiede alle imprese non solo di adottare presidi tecnici, ma di implementare altresì un sistema di gestione integrato del rischio cyber che si colloca nel più ampio contesto del dovere di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile previsto dall’art. 2086, comma 2, c.c.. L’adeguamento alla normativa NIS2 non significa dunque semplicemente adottare nuove tecnologie, ma ripensare i processi organizzativi, le procedure e i sistemi di controllo interno.
L’adeguamento alla NIS 2 non costituisce dunque un mero adempimento per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste dal D.lgs. n. 138/2024, ma altresì un’opportunità per proteggere il valore e la continuità operativa dell’impresa, migliorare la propria competitività e acquisire la fiducia degli stakeholder.
Obblighi e responsabilità degli organi amministrativi e direttivi
Tra gli aspetti di maggior impatto per le imprese vi è senz’altro l’attribuzione di specifici obblighi e responsabilità in capo agli organi di amministrazione.
Questi sono difatti chiamati ad approvare formalmente le misure di gestione del rischio di cybersicurezza, a sovraintendere all’implementazione degli obblighi imposti dalla normativa, nonché ad assolvere ad uno specifico obbligo informativo, da promuovere anche nei confronti del personale dipendente.
Il mancato adempimento di tali obblighi comporta una responsabilità per i membri dell’organo amministrativo nei confronti della società, secondo quanto previsto dagli artt. 2381-bis, 2381-ter e 2392 c.c., nonché il rischio di irrogazione, da parte dell’ACN, della sanzione amministrativa accessoria della (temporanea) incapacità a svolgere funzioni dirigenziali all’interno dell’ente.
Come chiarito dall’ACN tali obblighi, in quanto espressione dei compiti di indirizzo e pianificazione strategica propri dell’organo gestorio, non sono delegabili. Diventa dunque cruciale per gli organi amministrativi dei soggetti importanti ed essenziali acquisire le competenze necessarie per governare con consapevolezza il tema della cybersicurezza.
Il controllo della supply chain
Tra le misure minime di gestione del rischio, la Direttiva NIS2 contempla anche la sicurezza della catena di approvvigionamento, che impone ai soggetti essenziali e importanti di individuare i fornitori rilevanti e di valutarne le vulnerabilità specifiche, la qualità dei relativi prodotti e le prassi di sviluppo sicuro seguite.
Tale obbligo si traduce, sul piano operativo, nell’adozione di processi strutturati di vendor risk assessment e, sul piano negoziale, nella necessità di aggiornare la contrattualistica mediante l’inserimento di specifiche clausole di sicurezza, obblighi di notifica degli incidenti, diritti di audit e meccanismi di ripartizione della responsabilità estesi, ove opportuno, anche ai sub-fornitori.
Il ruolo dello Studio Paratore & Partners nell’adeguamento alla normativa NIS2
L’adeguamento alla Direttiva NIS2 richiede l’adozione di un sistema di governance idoneo a garantire la conformità normativa, la gestione del rischio cyber e la dimostrabilità degli adempimenti.
Affrontare il tema della cybersicurezza con un approccio integrato significa non solo ridurre il rischio di sanzioni, ma anche rafforzare la governance aziendale, tutelare il patrimonio informativo e aumentare la competitività dell’impresa in un mercato sempre più digitale e interconnesso.
L’adeguamento alla normativa, anche ove non previsto dal Legislatore, potrebbe peraltro costituire un obbligo contrattuale nel caso in cui l’impresa rivesta il ruolo, nella supply chain del soggetto NIS, di fornitore rilevante. Un obbligo, dunque, ma anche una opportunità di crescita competitiva non rimandabile nel tempo.
Paratore & Partners – Studio Legale Tributario e Societario di Firenze assiste imprese e gruppi di imprese nel percorso di adeguamento alla NIS2, con particolare attenzione ai profili di governance e all’implementazione delle misure organizzative previste dalla normativa, fornendo supporto anche nell’integrazione dei presidi cyber, nell’ambito degli assetti organizzativi ex art. 2086, comma 2, c.c., dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001, nonché con i profili di protezione dei dati personali, in un’ottica di compliance integrata.
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