Schema d’atto e contraddittorio preventivo: l’importanza di programmare una strategia difensiva

La “riforma del sistema fiscale italiano” recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente – D.lgs. 219/2023 – ha avuto un impatto dirompente nel rapporto tra fisco e contribuente, innescando un vivace dibattito tra gli operatori del diritto per quanto riguarda la corretta gestione della fase di indagine finalizzata all’accertamento di una maggiore tassazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Invero, per effetto delle modifiche apportate dal legislatore, a partire dal 2024, è stato generalizzato il c.d. Principio del contraddittorio preventivo, reso applicabile alla generalità degli atti impositivi, fatte salve alcune eccezioni.

Il principio del contraddittorio, che ha trovato attuazione nel nuovo art. 6-bis, inserito nella L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), significa che l’Agenzia delle Entrate deve obbligatoriamente intraprendere un confronto “effettivo” con il contribuente prima di emettere un atto impositivo

Nella pratica, il principio si concretizza nella notifica al contribuente di un apposito provvedimento, denominato schema d’atto, che, nella sostanza, deve contenere la quantificazione della possibile pretesa erariale e, soprattutto, la specifica indicazione delle motivazioni, di fatto e diritto, a fondamento della possibile pretesa impositiva.

A fronte della ricezione dello schema d’atto, la Legge impone al contribuente di scegliere tra più opzioni, dalle quali discendono conseguenze diverse ai fini della formazione dell’avviso di accertamento e della successiva, eventuale, fase contenziosa.

Nello specifico, il contribuente che ha ricevuto lo schema d’atto dispone delle seguenti opzioni.

  1. Presentare le proprie controdeduzioni (ossia memorie difensive) nel termine di 60 giorni dalla notifica (fatta salva la concessione, da parte dell’Ufficio, di un termine più ampio), in modo da fornire elementi che l’Ufficio sarà tenuto a valutare nell’ottica dell’eventuale notifica dell’avviso di accertamento.

Sulla base di quanto dedotto dal contribuente – e, soprattutto, delle modalità con le quali sono dedotte le argomentazioni giuridico tributarie ed i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi rispetto a quanto rappresentato dall’Ufficio – l’Agenzia delle Entrate potrà archiviare la posizione oppure emettere l’avviso di accertamento, dovendo tuttavia motivare espressamente, a pena di nullità dell’atto impositivo, sulle argomentazioni giuridico-tributarie dedotte dal contribuente.

  1. Presentare istanza di accertamento con adesione nel termine di 30 giorni dalla notifica dello schema d’atto, ossia avviare un procedimento finalizzato all’eventuale composizione preventiva della controversia, provando a raggiungere un accordo con l’Ufficio.

Nel caso in cui le parti non dovessero raggiungere un accordo per la definizione, l’Agenzia delle Entrate emetterà l’avviso di accertamento (peraltro, nel caso in cui il contribuente decida di non presentare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dello schema d’atto, l’istanza medesima potrà essere proposta dopo la notifica dell’avviso di accertamento, entro 15 giorni dalla notifica dell’atto impositivo).

  1. Presentare richiesta di accesso agli atti del procedimento, nel termine di 60 giorni dalla notifica dello schema d’atto.

Si tratta di una previsione con la quale è consentito al contribuente di acquisire gli atti in possesso dell’Ufficio ed utilizzati dallo stesso per la formulazione della pretesa impositiva.

L’importanza delle decisioni da assumere

I guerrieri vittoriosi prima vincono e poi vanno in guerra, mentre i guerrieri sconfitti prima vanno in guerra e poi cercano di vincere” – Sun Tzu.

La procedura con la quale si articola il nuovo art. 6-bis L. 212/2000, oggi incentrata su scelte operative che il contribuente è chiamato ad assumere, in tempi brevi, al momento della ricezione dello “schema d’atto”, ha prodotto l’effetto di “obbligare” la parte, ed i propri consulenti, ad adottare sin da subito una visione strategica della gestione della pretesa impositiva, anche in previsione del possibile sviluppo della stessa in sede accertativa e contenziosa.

Esemplificando, appare difatti evidente come sia necessario, fin dal principio, ben conoscere la normativa tributaria e, al contempo, la letteratura giurisprudenziale, così da poter individuare (e delimitare) con una certa qual sicurezza l’oggetto della pretesa tributaria ed i possibili vizi dell’eventuale accertamento, così da decidere:

  • se sia opportuno trasmettere (e con quale grado di pregnanza giuridica) valide argomentazioni, fattuali e giuridiche, in sede di controdeduzioni allo schema d’atto, al fine di indurre l’Agenzia delle Entrate ad archiviare la posizione del contribuente;
  • se le argomentazioni oggetto delle controdeduzioni possano (ed in quale maniera) influenzare, “a cascata”, il contenuto della motivazione del successivo avviso di accertamento, permettendo al contribuente, che sia in grado di adottare una chiara e preventiva strategia difensiva, di “condizionare” la pretesa impositiva dalla quale potrà essere chiamato a difendersi di fronte al Giudice;
  • se, allo stesso tempo, le argomentazioni fornite all’Ufficio siano ben ponderate e non risultino solamente idonee ad “aiutare” o, peggio, a sanare l’accertamento dell’Ufficio, in quanto potenzialmente utilizzabili, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per rafforzare la sostenibilità della pretesa impositiva, provocando così un effetto contrario a quello perseguito dal contribuente;
  • se, nel caso di una pretesa impositiva particolarmente fondata in taluni dei suoi aspetti, potrebbe risultare preferibile per il contribuente lavorare sin da subito per il raggiungimento di un possibile accordo con l’Ufficio.

In conclusione, lo schema d’atto impone al contribuente di abbandonare una gestione non consapevole ed attendista della fase precedente all’avviso di accertamento, rendendo essenziale affidarsi ad un team di professionisti che possa fornire, sin dalle fasi iniziali:

  • conoscenza effettiva delle opportunità e dei rischi sottesi allo schema d’atto (e, quindi, all’accertamento tout court in corso);
  • una programmazione meticolosa, nelle tempistiche e nel contenuto, di tutti gli atti ed i comportamenti che devono essere posti in essere per gestire nel miglior modo possibile il rapporto con l’Erario.

Lo Studio Paratore & Partners, applicando il proprio metodo giuridico, assiste imprese e persone fisiche nell’elaborazione di una strategia personalizzata che possa consentire al cliente di cogliere le opportunità fornite dal nuovo assetto del contraddittorio, gestendo e minimizzandone i rischi, al fine di aumentare fin da subito le proprie chance di vittoria.

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