La ridotta tutela dei legittimari alla luce del riformato Art. 563 C.C.. L’azione di restituzione del bene donato nel termine del 18 giugno 2026

Cosa scoprirai in questo articolo

La lesione della legittima – Le azioni esperibili dall’erede – Il previgente art. 563 c.c.

L’articolo 44 della L. 182/2025 costituisce indubbiamente una riforma epocale nella disciplina codicistica delle donazioni nell’ambito del diritto successorio.
È una scelta di campo che tocca interessi patrimoniali, affettivi e commerciali di migliaia di famiglie italiane. 

Come a tutti noto, il nostro codice civile riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del de cuius (detti legittimari o eredi necessari, e cioè il coniuge, l’unito civile, i discendenti e, in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti) una rilevante parte del suo patrimonio, la cosiddetta quota di legittima, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né effettuando donazioni né mediante la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano pretermessi o addirittura diseredati per effetto di disposizioni testamentarie che attribuiscano l’eredità ad altre persone.

A tutela di tale diritto, secondo il previgente art. 563 del codice civile, l’erede legittimario pretermesso (escluso dunque dal testamento ovvero destinatario di una quota lesiva della sua legittima), aperta la successione, poteva agire nei confronti del donatario, che aveva ricevuto in vita beni immobili dal de cuius, per ricostruire la propria quota di legittima attraverso la cosiddetta azione di riduzione.

Nel caso in cui, all’esito della azione di riduzione, i donatari avessero venduto il bene immobile a terzi – e il proprio residuo patrimonio non fosse stato capiente per poter compensare in denaro l’avvenuta lesione di legittima – l’erede pretermesso avrebbe potuto agire nei confronti degli acquirenti introducendo nei loro confronti una azione per la restituzione del bene, la cosiddetta azione di restituzione.

L’obbligo di restituzione sussisteva a prescindere dalla consapevolezza in capo all’acquirente della lesione della quota di legittima. Da ciò, le evidenti difficoltà incontrate, da sempre, nella circolazione dei beni donati per la comprensibile (anche se a volte eccessiva) prudenza tra acquirenti, notai ed istituti bancaria ad operare in tale contesto.

La nuova disciplina – Luci ed ombre del nuovo art. 563 c.c.

Difficoltà che hanno portato il Legislatore, con soluzione di rivoluzionario impatto pratico ed al tempo stesso di assoluta semplicità (anche giuridica), a riscrivere e modificare la disciplina eliminando, di fatto, la possibilità di chiedere ai terzi acquirenti, aventi causa del donatario, la restituzione degli immobili

Il legittimario, ancora più semplicemente, non potrà più aggredire i beni donati dal de cuius chiedendone la restituzione ai terzi acquirenti del donatario, ma potrà chiedere la restituzione dell’immobile al solo donatario e, qualora il bene sia stato da questi alienato, ricevere, sempre solo e soltanto dal donatario, una compensazione in denaro

L’unica eccezione in cui il terzo avente causa potrebbe essere chiamato alla restituzione del bene è il caso dell’acquisto a titolo gratuito. L’erede pretermesso potrebbe dunque agire nei confronti degli aventi causa dal donatario (sempre nel caso di infruttuosa escussione del donante) solo se anche questi, a loro volta, avessero ricevuto in donazione il bene. In questo caso, sarebbero tenuti a compensare in denaro l’erede legittimario nei limiti del vantaggio da questi conseguito. 

E dunque, a seguito della novella, chi ha acquistato “a titolo oneroso” dal donatario resta escluso da qualsiasi obbligo risarcitorio o restitutorio nei confronti dell’erede legittimario del proprio dante causa leso nella sua legittima. 

Dall’entrata in vigore della norma, pertanto, l’acquisto di un bene proveniente da una donazione sarà sicuro e garantito al pari di qualsiasi altra operazione di compravendita immobiliare. 

Appare altresì evidente come al notevole beneficio acquisito dall’avente causa dal donatario (e dunque alla trasferibilità dei beni immobili ricevuti in donazione) corrisponda un’analoga riduzione delle tutele in capo agli eredi pretermessi i quali, dall’entrata in vigore della legge, non potranno più contare sul bene donato dal de cuius come garanzia reale del loro diritto. D’ora in avanti, sarà esclusivamente il patrimonio del donatario a fungere da unica fonte di ristoro, con tutti i rischi che questo comporta. 

Né ai futuri eredi legittimari sarà più consentita la facoltà di opporsi, anche prima della morte del donante, alle donazioni al fine di prenotare il diritto di seguito dell’azione di riduzione, sino ad oggi prevista dal quarto comma dell’art. 563 c.c.. 

Fino alla morte del donante, non sembrerebbe dunque esserci alcun modo di prevenire il rischio che il donatario si spogli di ogni bene, rendendo impossibile ogni tutela dei futuri eredi pretermessi (salvo un non semplice esperimento di una azione revocatoria ammessa, con significative restrizioni, anche a tutela di crediti litigiosi, senza necessità della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi come sarebbe nel caso di specie). 

La tutela degli acquirenti incontrerà ovviamente il limite della trascrizione della domanda di riduzione che, ove trascritta prima dell’atto di acquisto del bene donato, non potrà porre gli acquirenti al riparo da una eventuale successiva azione di restituzione.

Ambito applicativo e regime transitorio

Quanto all’ambito temporale della nuova norma, le nuove regole si applicheranno alle successioni aperte dopo il 18.12.2025 (data di entrata in vigore della L. 182/2025), quindi ai decessi avvenuti a partire da tale data, indipendentemente dalla data della donazione. 

Per le successioni apertesi anteriormente, è previsto che i legittimari possano ancora proporre una azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dai donatari, alla sola condizione che entro il 18.6.2026 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. 182/2025), notifichino e trascrivano (ed ovviamente anche nel caso in cui lo abbiano già fatto in precedenza), nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (ai sensi dell’art. 563 co. 4 c.c.) o una domanda di riduzione della donazione.

Il ruolo dello studio Paratore & Partners

Lo Studio Paratore & Partners accompagna i propri clienti in ogni fase della loro vita in cui gli aspetti giuridici interferiscono e debbono coordinarsi anche con quelli strettamente personali fornendo loro, a tal fine, tutti gli strumenti in grado di proteggere il proprio patrimonio personale e familiare, con una particolare attenzione, come nel caso di specie, alla delicata fase della successione ereditaria ed alle modalità di disposizioni liberali effettuate dal de cuius in vita e, ancor più in generale, al passaggio generazionale. 

Nel caso in esame, una attenta e tempestiva analisi di una successione apertasi prima del 18 dicembre 2025, potrebbe consentire, nell’ipotesi di presunta lesione di legittima da parte del de cuius, di attivare strumenti a tutela del proprio diritto che, a breve, non saranno più in alcun modo utilizzabili.

 

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