Rischio fiscale nell’era dell’intelligenza artificiale: che cosa sa il Fisco, come difendersi, l’opportunità del Tax Control Framework

Il Fisco è entrato in una stagione nuova, e non è più una stagione annunciata, ma una stagione scritta negli atti. Per l’impresa la differenza non la fa più il timore del controllo, ma la conoscenza di come il controllo nasce: dai dati, dall’analisi del rischio fiscale e dall’intelligenza artificiale che oggi la guida.

Mercoledì 21 ottobre 2026, all’incontro organizzato da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking “Il rischio fiscale nell’era dell’AI”, è intervenuto l’Avv. Salvatore Paratore con la relazione «Economia, finanza e fisco nell’era dell’AI: rischi e opportunità», che ha mostrato come l’archivio dei rapporti finanziari raccolga da anni i conti di tutti, come le banche dati dell’Amministrazione siano ormai interconnesse tra loro e come l’analisi del rischio si avvalga dell’intelligenza artificiale, che l’Atto di indirizzo del Ministro e la Convenzione con l’Agenzia delle Entrate per il triennio 2026-2028 assumono come metodo ordinario dei controlli.

Che cosa sa il Fisco di me e della mia impresa, e da dove lo sa

Per l’imprenditore, allora, la domanda non è più se l’Amministrazione sappia, ma che cosa sappia, da dove lo abbia appreso e come intenda servirsene.

A queste domande la prima parte dell’intervento ha risposto con i documenti alla mano, seguendo il percorso del dato fino all’algoritmo e all’atto, e indicando l’orizzonte in cui questo assetto è destinato a operare: il triennio 2026-2028 della Convenzione e dell’Atto di indirizzo.

Il percorso è tutto documentato. L’Archivio dei rapporti finanziari raccoglie dal 2006 l’anagrafica dei conti, con i titolari e chi può disporne per delega o procura, e dal 2011 i saldi, le giacenze medie e le movimentazioni in forma aggregata, utilizzati «per le analisi del rischio di evasione»; dal 2019 è prevista l’interconnessione con le altre banche dati dell’Agenzia, anche previa pseudonimizzazione, e dal 2024 l’impiego di machine learning e intelligenza artificiale su tutte le basi dati disponibili, comprese quelle pubbliche. Accanto ai conti stanno le dichiarazioni e i dati che arrivano dall’estero con lo scambio automatico, gli atti del Registro, le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici, il Catasto e il Registro delle imprese: il conto economico dell’impresa è in Anagrafe tributaria prima ancora che l’impresa lo dichiari.

Un algoritmo può decidere di accertarmi?

No, e la precisazione viene dall’Agenzia stessa. Nell’informativa sulla logica dei modelli di analisi del rischio basati sull’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate dichiara che l’intervento umano è sempre garantito, che nessun provvedimento nasce da un processo decisionale completamente automatizzato e che l’analisi probabilistica serve soltanto a corroborare quella deterministica, sicché nessun contribuente può essere individuato come rischioso «esclusivamente in base alle risultanze di un modello predittivo». È la regola che la legge sull’intelligenza artificiale (L. 132/2025) detta per tutte le pubbliche amministrazioni: la decisione resta della persona. L’algoritmo, dunque, seleziona: forma le liste dei soggetti da controllare, che la Direzione provinciale istruisce e trasforma, se del caso, in un atto motivato. Ma che a decidere sia una persona non toglie che a scegliere su chi concentrare l’attenzione sia stata una macchina, e che l’impresa possa trovarsi in quella lista senza saperlo.

La difesa: i limiti alle indagini bancarie e la risposta all’Agenzia

La seconda parte ha riguardato la difesa. L’accesso ai conti personali e societari ha incontrato da poco limiti nuovi, fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Cassazione, che nel corso del 2026 ne ha tratto le conseguenze: l’autorizzazione alle indagini finanziarie è il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente, deve precedere le richieste alle banche ed essere conoscibile nei presupposti, nell’oggetto e nei limiti; se manca o è inidonea, i dati bancari acquisiti sono inutilizzabili e l’accertamento è invalido nella parte che su di essi si fonda. Resta ferma, per chi la subisce, la presunzione che considera ricavi o compensi i versamenti non giustificati, superabile soltanto con una prova analitica, versamento per versamento. Anche il modo di rispondere alle richieste dell’Agenzia merita attenzione, perché quella risposta è già il primo contraddittorio e decide molto di ciò che verrà dopo: i dati e i documenti non forniti in risposta a un invito o a un questionario non possono più essere fatti valere a favore del contribuente, né davanti all’Ufficio né davanti al giudice (art. 32 DPR 600/1973), mentre l’atto finale deve dare conto delle osservazioni che non ha accolto (art. 6-bis dello Statuto del contribuente). Una risposta completa, documentata, coerente e difensiva è il primo atto della difesa, non un adempimento.

L’opportunità: il Tax Control Framework, dall’adempimento collaborativo al regime opzionale

La terza parte è stata dedicata all’opportunità. Con il Tax Control Framework, nella forma dell’adempimento collaborativo per le imprese maggiori e del regime opzionale aperto a tutte le altre, il rapporto con il Fisco si rovescia: è l’impresa a dichiarare il rischio, e lo fa prima, così che la certezza arrivi prima dell’accertamento e non dopo.

Il Tax Control Framework è il sistema con cui l’impresa rileva, misura, gestisce e controlla i propri rischi fiscali (D.Lgs. 128/2015): ruoli e responsabilità definiti, una mappa dei rischi collegata ai processi aziendali, procedure e rimedi, una strategia fiscale approvata dagli organi di gestione. Sul sistema poggiano due regimi. L’adempimento collaborativo è riservato alle imprese con ricavi o volume d’affari non inferiori a 500 milioni di euro dal 2026 e a 100 milioni dal 2028 (art. 7, comma 1-bis), e offre l’interlocuzione costante con l’Agenzia, l’esclusione delle sanzioni amministrative sui rischi comunicati prima della dichiarazione, l’esclusione del reato di dichiarazione infedele per gli stessi rischi fuori dai casi di frode, la riduzione dei termini di accertamento e l’interpello con risposta in quarantacinque giorni. Il regime opzionale dell’art. 7-bis, reso operativo dal decreto 9 luglio 2025 e dal provvedimento dell’Agenzia del 3 febbraio 2026, non ha soglie: chi adotta il sistema e lo fa certificare ottiene, per i rischi comunicati con interpello prima della dichiarazione, la stessa esclusione delle sanzioni e del reato, senza però l’interlocuzione costante e la riduzione dei termini. La trasparenza, oggi, è una scelta che ha un prezzo e un rendimento, e va decisa con cognizione, non subita.

Il metodo: conoscere prima, e distinguere la legge dalla sua interpretazione

Non è stata una lezione tecnica, ma un esercizio di metodo, lo stesso con cui lo Studio lavora ogni giorno: conoscere prima, leggendo le norme nel loro testo, i dati e gli atti con cui l’Amministrazione programma i propri controlli, e distinguere sempre ciò che la legge dice da ciò che se ne interpreta. In un’epoca in cui le macchine selezionano, la libertà dell’impresa sta nel sapere, con rigore, prima che altri sappiano per lei.

Domande frequenti

L’Agenzia delle Entrate usa l’intelligenza artificiale per decidere chi controllare?

La usa nell’analisi del rischio, per formare le liste dei contribuenti da controllare su dati pseudonimizzati. L’istruttoria e l’atto restano di una persona, e nessun contribuente può essere selezionato soltanto in base a un modello predittivo: lo dichiara la stessa Agenzia nella sua informativa, e lo impone la legge sull’intelligenza artificiale.

Il Fisco può accedere ai conti correnti miei e della mia società?

Sì, con l’autorizzazione del Direttore regionale dell’Agenzia o del Comandante regionale della Guardia di Finanza. Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2026 e le ordinanze della Cassazione del 2026, l’autorizzazione deve precedere le richieste ed essere conoscibile nei suoi presupposti, nell’oggetto e nei limiti: se manca o è inidonea, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

Devo rispondere a un questionario o a un invito dell’Agenzia delle Entrate?

Sì, e con cura: i dati e i documenti non forniti in risposta non possono più essere utilizzati a favore del contribuente, nemmeno in giudizio. La risposta è il primo contraddittorio e va impostata come un atto difensivo: completa, documentata, coerente.

Che cos’è il Tax Control Framework e chi può adottarlo?

È lo strumento con cui l’impresa riduce il proprio rischio fiscale attraverso il confronto con l’Agenzia delle Entrate: i rischi vengono individuati e chiariti con l’Agenzia prima della dichiarazione, invece di essere scoperti dopo, con l’accertamento.

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