La disciplina introdotta dall’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi consente all’imprenditore di formulare una proposta di accordo all’Agenzia delle Entrate già nella fase delle trattative, senza dover attendere l’apertura di una procedura concorsuale.
La transazione fiscale nella composizione negoziata rappresenta oggi uno degli strumenti più rilevanti a disposizione dell’imprenditore in difficoltà. Quando il debito tributario costituisce una quota significativa dell’esposizione complessiva, la possibilità di rideterminarlo all’interno di un percorso di risanamento è spesso il presupposto stesso della sostenibilità del piano. Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cosiddetto Correttivo-ter), introducendo il comma 2-bis dell’art. 23 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha colmato un vuoto normativo che per anni aveva limitato l’efficacia della composizione negoziata.
Indice
- Cos’è la transazione fiscale nella composizione negoziata
- Il quadro normativo: dal Codice della crisi al Correttivo-ter del 2024
- Quali debiti tributari possono essere oggetto di transazione
- Come funziona la procedura ex art. 23, co. 2-bis CCII
- I vantaggi della transazione fiscale endo-composizione negoziata
- Cosa accade se l’Agenzia delle Entrate non aderisce
- Domande frequenti
- Studio Paratore & Partners – Consulenza specialistica
Cos’è la transazione fiscale nella composizione negoziata
La transazione fiscale nella composizione negoziata è l’accordo con cui l’imprenditore in stato di crisi, o anche di insolvenza reversibile, propone all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle entrate-Riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, all’interno del percorso di trattative assistite previsto dal Codice della crisi.
Si tratta di uno strumento endo-procedurale: la proposta viene formulata mentre la composizione negoziata è in corso e mira a definire la posizione fiscale dell’impresa in modo coerente con il piano di risanamento. La novità è significativa, perché prima del settembre 2024 la transazione fiscale poteva essere conclusa soltanto attraverso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo: la composizione negoziata, da sola, non lo consentiva.
Il principio sottostante è quello della convenienza economica: l’Erario è chiamato a valutare se la proposta dell’impresa offra un soddisfacimento maggiore rispetto a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Quando questa verifica ha esito positivo, l’accordo diventa una soluzione razionale per entrambe le parti.
Il quadro normativo: dal Codice della crisi al Correttivo-ter del 2024
La composizione negoziata della crisi è stata introdotta dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito con L. 21 ottobre 2021, n. 147) come strumento di emersione precoce delle situazioni di squilibrio. La disciplina è stata poi trasfusa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022.
Il punto di svolta in materia di transazione fiscale è il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto Correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024, che ha inserito il comma 2-bis nell’art. 23 CCII. Per la prima volta, l’imprenditore può presentare una proposta di accordo transattivo direttamente alle Agenzie fiscali nel corso delle trattative, senza dover ripiegare necessariamente sugli strumenti concorsuali a valle.
L’art. 23, co. 2-bis CCII non opera nel vuoto: si affianca alla disciplina della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII). Rispetto a queste, presenta tuttavia perimetro e dinamica propri, che è essenziale conoscere prima di impostare la strategia di risanamento.
Quali debiti tributari possono essere oggetto di transazione
Il perimetro della transazione fiscale nella composizione negoziata è più ristretto rispetto a quello previsto per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato preventivo. Comprende i tributi gestiti dalle Agenzie fiscali e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, con le seguenti precisazioni.
Tributi inclusi
Imposte dirette (IRES, IRPEF, IRAP), ritenute alla fonte, sanzioni e interessi connessi, oltre ai relativi accessori. Possono formare oggetto della proposta di pagamento parziale o dilazionato.
Tributi esclusi
L’art. 23, co. 2-bis CCII esclude espressamente i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, in linea con il principio di indisponibilità di tali tributi. La portata di questa esclusione, in particolare con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, è tuttavia oggetto di un vivace dibattito in dottrina: parte autorevole degli interpreti ritiene che, in coerenza con i principi affermati a livello comunitario sulla falcidiabilità dell’IVA nelle procedure di crisi, principi già recepiti nel nostro ordinamento per il concordato preventivo (art. 88 CCII) e per gli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), anche nella composizione negoziata l’IVA possa rientrare nella proposta transattiva. La concreta percorribilità di questa lettura va verificata caso per caso, anche alla luce della prassi che si formerà presso le Agenzie fiscali. Sono inoltre esclusi, in questa fase endo-composizione negoziata, i contributi previdenziali e assistenziali: questi possono entrare nella transazione soltanto qualora si approdi a un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 CCII o a un concordato preventivo ex art. 88 CCII.
Come funziona la procedura ex art. 23, co. 2-bis CCII
La procedura segue una sequenza definita, che possiamo sintetizzare nei passaggi qui di seguito.
Avvio della composizione negoziata
L’imprenditore presenta istanza di nomina dell’esperto indipendente attraverso la piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio. La possibilità di formulare la proposta transattiva nei confronti delle Agenzie fiscali si applica alle composizioni negoziate avviate con istanza depositata dal 28 settembre 2024 in poi.
Predisposizione della proposta
L’imprenditore costruisce, con il supporto dei propri consulenti, una proposta che indichi il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e dei relativi accessori. La proposta deve essere accompagnata da due relazioni essenziali:
- una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo per l’Erario rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;
- una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal soggetto incaricato della revisione legale o, in mancanza, da un revisore iscritto nell’apposito registro.
Trasmissione e valutazione
La proposta è trasmessa alle Agenzie fiscali, che la esaminano con riferimento al criterio della convenienza economica. La pronuncia dell’Amministrazione interviene nel termine di legge, decorrente dalla ricezione della documentazione completa.
Conclusione e deposito dell’accordo
Se l’Agenzia delle Entrate aderisce, l’accordo è sottoscritto dalle parti, comunicato all’esperto e produce effetti dal momento del deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII. Il giudice svolge una verifica essenzialmente formale sulla regolarità della documentazione.
L’incarico dell’esperto, ricordiamolo, ha durata di 180 giorni, prorogabile di ulteriori 180 quando le parti lo chiedono concordemente o in presenza dei presupposti previsti dall’art. 17 CCII.
I vantaggi della transazione fiscale endo-composizione negoziata
Affrontare i debiti tributari dentro la composizione negoziata, e non al di fuori, presenta diversi vantaggi che vale la pena evidenziare.
Tempestività del confronto con il Fisco. L’imprenditore può aprire la negoziazione con le Agenzie fiscali fin dalle prime fasi, senza dover prima depositare un accordo di ristrutturazione o un concordato. Si guadagna tempo e si riducono i costi.
Riservatezza delle trattative. La composizione negoziata si svolge in un contesto riservato, con il supporto dell’esperto indipendente, evitando l’esposizione tipica delle procedure giurisdizionali. Questo elemento è spesso decisivo per la tutela del valore dell’impresa.
Coerenza con il piano di risanamento. La transazione fiscale, inserita nel percorso di trattative, può essere costruita come tassello del piano industriale e finanziario complessivo. Non è un’operazione “a sé”, ma diventa parte integrante del progetto di rilancio.
Tutela della continuità aziendale. Il presupposto stesso della composizione negoziata è la continuità dell’impresa: ridurre il debito tributario in questa cornice significa preservare la capacità produttiva, i posti di lavoro e i rapporti con clienti e fornitori.
Cosa accade se l’Agenzia delle Entrate non aderisce
Un punto delicato e spesso sottovalutato. A differenza di quanto avviene negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII), nella composizione negoziata non è previsto il cosiddetto cram down fiscale: il tribunale, cioè, non può imporre l’omologazione dell’accordo in caso di mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate.
La transazione endo-composizione negoziata richiede dunque l’effettivo consenso del Fisco. Se la proposta non viene accettata, l’imprenditore non resta tuttavia privo di alternative: può accedere agli strumenti di regolazione della crisi previsti dall’art. 23, co. 2 CCII (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), nei quali la transazione fiscale può essere riproposta e, ove ricorrano i presupposti, può intervenire il cram down.
Da qui l’importanza di costruire la proposta con il massimo rigore tecnico fin dall’inizio: una proposta solida, documentata e realisticamente conveniente per l’Erario è la prima e migliore garanzia di successo.
Domande frequenti
Cos’è la transazione fiscale nella composizione negoziata?
È l’accordo, previsto dall’art. 23, comma 2-bis del Codice della crisi, con cui l’imprenditore in difficoltà propone alle Agenzie fiscali il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari nell’ambito delle trattative di composizione negoziata. È stata introdotta dal D.Lgs. 136/2024.
Quali tributi possono rientrare nella transazione fiscale endo-composizione negoziata?
Rientrano i tributi gestiti dalle Agenzie fiscali e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, in particolare imposte dirette (IRES, IRPEF, IRAP), ritenute, sanzioni e interessi. Sono esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea e, in questa fase, i contributi previdenziali e assistenziali.
L’IVA può essere oggetto di transazione fiscale nella composizione negoziata?
Il dato letterale dell’art. 23, co. 2-bis CCII esclude i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Tuttavia, parte autorevole della dottrina, in coerenza con i principi affermati a livello comunitario sulla falcidiabilità dell’IVA nelle procedure di crisi e già recepiti per il concordato e per gli accordi di ristrutturazione, sostiene la possibilità di includerla anche in questa sede. La valutazione richiede un’analisi tecnica caso per caso.
Esiste il cram down fiscale nella composizione negoziata?
No. Nella composizione negoziata la transazione fiscale richiede l’adesione effettiva dell’Agenzia delle Entrate. Il cram down — la possibilità che il tribunale omologhi anche senza il voto del Fisco — è previsto solo negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII).
Chi può accedere alla composizione negoziata?
Tutte le imprese, comprese quelle agricole e di minori dimensioni, che si trovano in stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di crisi o di insolvenza ancora reversibile. Il Correttivo-ter ha esteso l’accesso anche alle imprese già in stato di insolvenza, purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile.
Quali documenti devono accompagnare la proposta di transazione fiscale?
La proposta deve essere corredata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale e dalla relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale o, in mancanza, da un revisore iscritto nell’apposito registro.
Quanto dura la procedura di composizione negoziata?
L’incarico dell’esperto indipendente ha durata di 180 giorni, prorogabile di ulteriori 180 nei casi previsti dall’art. 17 CCII. La definizione complessiva della transazione fiscale dipende dalla complessità della posizione e dai tempi di valutazione delle Agenzie fiscali sulla proposta.
È possibile presentare la transazione fiscale dopo la conclusione delle trattative?
Sì. L’art. 23, comma 2-ter CCII, anch’esso introdotto dal Correttivo-ter, prevede che la transazione fiscale possa essere conclusa anche dopo la chiusura della composizione negoziata, attraverso uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice.
Studio Paratore & Partners – Consulenza specialistica
Lo Studio Paratore & Partners – Studio Tributario e Societario, con sede a Firenze, assiste imprese, professionisti e gruppi societari in tutte le fasi della crisi d’impresa, con particolare attenzione alla transazione fiscale nella composizione negoziata e agli altri strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’attività dello Studio si fonda su un approccio integrato che unisce diritto tributario, diritto societario e contenzioso. Ogni progetto di risanamento viene impostato a partire dall’analisi tecnica della posizione fiscale, dalla stima del valore di liquidazione, dalla costruzione della proposta transattiva e dalla gestione del confronto con l’Amministrazione finanziaria.
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