Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia societaria e contrattuale: profili operativi

Diritto societario e contrattuale: recenti orientamenti giurisprudenziali (2025–2026) e implicazioni operative

Il contributo analizza alcune recenti pronunce giurisprudenziali in materia di diritto societario e contrattuale, evidenziandone i principali approdi interpretativi e le ricadute operative per imprese e professionisti. In particolare, vengono esaminati i temi delle garanzie contrattuali prive di massimale, della cessione “occulta” di azienda, dei poteri dei soci nelle s.r.l., del recesso consensuale e della revoca degli amministratori, alla luce degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Garanzie contrattuali senza massimale: rischio di nullità

Tribunale di Catanzaro, 24.7.2025, n. 1666

La pronuncia affronta il problema dell’applicabilità (diretta o analogica) dell’art. 1938 c.c. (a mente del quale “la fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito”) alle c.d. “business warranties”, arrivando ad affermare la conseguente invalidità della clausola di garanzia ove non assistita da un “tetto massimo”.

La controversia traeva origine da un negozio di trasferimento di quote societarie nell’ambito del quale una parte aveva assunto un’obbligazione di garanzia, senza previsione di un tetto massimo, per eventuali passività eccedenti una franchigia contrattualmente pattuita. Il garante eccepiva la nullità della clausola, sostenendo che l’assenza di un limite quantitativo rendeva di fatto indeterminabile il rischio assunto, in violazione dei principi posti dall’art. 1938 c.c..

Ricordati gli approdi giurisprudenziali in tema di fideiussione omnibus e il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha inteso elevare la previsione di cui all’art. 1938 c.c. a principio di ordine pubblico economico destinato a operare in presenza di qualsivoglia garanzia personale, sia essa tipica o atipica, il Tribunale di Catanzaro conclude osservando come l’art. 1938 c.c. debba ritenersi di conseguenza applicabile anche alle business warranties, ossia quelle clausole accessorie di garanzia, riconducibili al “patto di manleva”, inserite spesso nell’ambito di contratti di compravendita di partecipazioni sociali, in forza delle quali il venditore si obbliga a indennizzare l’acquirente da eventuali pregiudizi futuri che potrebbero ripercuotersi sul patrimonio sociale in relazione a vicende attinenti il periodo antecedente il trasferimento.

La sentenza in commento rafforza un principio di ordine sistemico, facendo assurgere l’indicazione dell’importo massimo garantito a requisito essenziale di validità della clausola di garanzia, in quanto condizione necessaria per la consapevole assunzione del rischio. La decisione, di rilevante impatto operativo nella prassi mercantile, impone a imprese e professionisti non solo un’attenta verifica delle clausole di garanzia in essere, ma una attenta negoziazione e redazione dei futuri patti di manleva.

Cessione “occulta” di azienda, alterità soggettiva e responsabilità del cessionario per debiti inerenti l’azienda

Corte d’Appello di Firenze, Sez. III, 14/01/2026, n. 220

La pronuncia affronta il tema dell’applicabilità dell’art. 2560, comma II, c.c. (secondo cui “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde [dei debiti inerenti l’esercizio dell’azienda] anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori) in caso di c.d. cessione “occulta””, ovvero non adeguatamente formalizzata.

Dopo aver accertato la sussistenza nel caso di specie di una cessione “occulta” di azienda sulla base di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, il Tribunale di Firenze riteneva parte acquirente responsabile per il debito della cedente nei confronti di un ex dipendente, a nulla rilevando che il credito vantato dallo stesso non fosse iscritto nelle scritture contabili della cedente, non potendo trovare applicazione in caso di cessione “occulta” la disposizione di cui all’art. 2560, comma II, c.c..

La Corte di Appello di Firenze, nel ribadire la configurabilità nella specie di una cessione di azienda “occulta” perché non rispettosa dei requisiti di cui all’art. 2556 c.c., conferma la sentenza impugnata, prendendo tuttavia le distanze dalla stessa nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2560, comma II, c.c. sulla base del solo presupposto del carattere occulto della cessione.  

Accertato difatti che la cessione sarebbe avvenuta in assenza di una effettiva alterità soggettiva delle parti, stante la perdurante identità soggettiva sostanziale, seppur non formale, dei contraenti (vista la comunanza di marchi, assets, organi e compagine), la Corte ha confermato che non potesse trovare applicazione l’art. 2560, comma II, c.c. sulla base di un percorso argomentativo diverso, ossia richiamando il recente indirizzo coniato dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 14020/2025), secondo cui “in tema di cessione di azienda, la disciplina di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. – che richiede, ai fini della responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, la loro risultanza dai libri contabili obbligatori – è applicabile soltanto in presenza di un’effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l’esigenza di salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda”. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 14/03/2025) 26/05/2025, n. 14020).

La sentenza in commento ribadisce l’attenzione dell’ordinamento a sanzionare la messa in atto di schermi formali con intenti elusivi e rappresenta un monito per le imprese che, al fine di danneggiare i creditori, impedendo loro di potersi soddisfare sul patrimonio oggetto di cessione, e, in particolare, al fine di eludere le norme che regolano gli effetti della cessione di azienda, quali l’art. 2560 c.c., in tema di responsabilità del cedente e del cessionario per i debiti dell’azienda anteriori al trasferimento, attuino la progressiva cessione di un’azienda attraverso singole operazioni le quali, pur formalmente distinte, siano tra loro collegate e preordinate alla graduale dismissione, da un soggetto ad un altro, dell’azienda (ovvero di uno o più rami della stessa).

Convocazione dell’assemblea nelle s.r.l. e poteri dei soci

Tribunale Ancona, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 07/01/2026, n. 43 – Potere del socio di s.r.l. di convocare l’assemblea anche in presenza di riserva statutaria a favore dell’organo di amministrazione

La pronuncia trae origine da una iniziativa giudiziale con cui due soci di s.r.l. impugnavano una delibera assembleare, perché (tra le altre) convocata dai soci anziché dall’amministratore, al cui esclusivo appannaggio sarebbe stato riservato il potere di convocazione.

La pronuncia si interroga se l’autonomia statutaria possa escludere in radice la legittimazione dei soci a concentrare il potere di convocazione dell’assemblea nelle mani degli amministratori.

Il Tribunale di Ancona, nel condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 2479, comma I, c.c. (nella parte in cui attribuisce ai soci di s.r.l. rappresentanti un terzo del capitale sociale la facoltà di sottoporre argomenti all’approvazione dei soci) sarebbe da intendersi estensivamente, comportando il riconoscimento a tali soci di un potere di convocazione diretta pur in assenza di inerzia dell’organo amministrativo, chiarisce che tale facoltà sussiste anche nel caso in cui lo Statuto demandi la convocazione al solo organo gestorio, ritenendo la disposizione di cui all’art. 2479, comma I, c.c. ”regola di garanzia inderogabile”.

Recesso consensuale da s.r.l.: natura e modalità

Tribunale di Catanzaro, 16 settembre 2025 – Recesso consensuale da s.r.l.

Tramite reclamo avverso ordinanza cautelare, il socio di una s.r.l. si duole che il Giudice di prime cure abbia interpretato la propria richiesta di liquidazione della partecipazione come dichiarazione di volontà di recedere dalla compagine sociale, ritenendo validamente esercitato il diritto di recesso pur in assenza dei presupposti (legali o statutari) legittimanti tale esercizio e pur avendo successivamente il socio revocato la propria richiesta di liquidazione.

Il Tribunale di Catanzaro, nell’accogliere la domanda di reclamo sul presupposto che non vi fosse prova che gli altri soci avessero espresso il loro consenso prima che la revoca della proposta di recesso pervenisse nella loro sfera di conoscenza a mente dell’art. 1328 c.c., ribadisce la configurabilità del c.d. “recesso consensuale”, non essendovi motivo per impedire al socio di disinvestire in presenza del “consenso degli altri soci”.

La pronuncia offre tuttavia lo spunto per interrogarsi sulle concrete modalità con cui il “mutuo consenso” alla risoluzione possa esplicarsi, attesa la qualificazione del recesso consensuale offerta dalla pronuncia in esame “quale contratto risolutorio a forma libera”, per il quale non si renderebbe necessaria “alcuna delibera societariaincidendo il recesso sui diritti individuale dei soci (e non della società), in apparente disallineamento con l’orientamento espresso con la massima notarile n. 53/2015 dal Consiglio Notarile di Firenze, il quale, pur precisando non trattarsi di “recesso in senso proprio”, aveva a suo tempo ritenuto ammissibile che i soci di una società a responsabilità limitata, “con delibera assunta all’unanimità”, potessero “consentire la liquidazione di uno di essi con denaro o beni sociali (c.d. recesso “consensuale”), anche qualora non si sia verificata alcuna causa legale o convenzionale di recesso

Revoca dell’amministratore di s.r.l. anche in sede di merito

Corte di Cassazione, 20 novembre 2025, n. 30533/2025 – Revoca di amministratore di s.r.l. ammissibile anche al di fuori della fase cautelare

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte si interroga in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 2476, comma III, c.c. (a mente del quale il socio che proponga azione di responsabilità contro gli amministratori ha diritto di chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, l’adozione di provvedimento cautelare di revoca), domandandosi se il ricorso per ottenere la revoca dell’amministratore possa essere proposto dal socio soltanto nell’ottica dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità o possa invece essere slegato da tale esercizio, godendo di propria autonomia.

Consapevole dell’esistenza di orientamenti contrastanti sul punto e ferma l’indubbia ambiguità della lettera della legge, la Cassazione evidenzia l’anomalia di un’interpretazione che volesse circoscrivere la misura cautelare tipica della revoca dell’amministratore responsabile di gravi irregolarità entro i confini dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, arrivando a concludere, anche alla luce di una lettura organica coerente con quanto previsto dall’art. 2259 c.c. in tema di società di persone, che, nell’attribuire al socio la facoltà di agire in via cautelare per la rimozione dell’amministratore, il legislatore abbia “implicitamente” inteso riconoscergli anche la facoltà di introdurre l’ordinaria azione di cognizione corrispondente, ritenendo quindi ammissibile un’azione di merito volta a domandare la revoca (con sentenza) dell’amministratore, in presenza delle gravi irregolarità contemplate dal disposto normativo.

Resta ora da capire se la lettura sostanziale data dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento possa essere in futuro confermata, superando definitivamente il contrasto giurisprudenziale che ha fino ad oggi caratterizzato l’interpretazione dell’art. 2476, comma III, c.c..

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